Auto aziendali ad uso promiscuo: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove regole fiscali 2025 – Artser


L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 per fare chiarezza sulle nuove regole fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di auto aziendali ad uso promiscuo (veicoli concessi ai dipendenti per uso sia lavorativo sia personale). Questo intervento era molto atteso, poiché la normativa ha subito modifiche significative volte a incentivare i veicoli a basse emissioni e vi era incertezza su come applicare correttamente il nuovo regime e la disciplina transitoria.

Di seguito, riepiloghiamo i punti salienti chiariti dall’Agenzia e il loro impatto per aziende e dipendenti.

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Nuove percentuali di tassazione dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole per tassare il fringe benefit derivante dall’auto aziendale ad uso promiscuo.

In sintesi: per i veicoli concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore da tassare in busta paga viene determinato applicando il 50% del costo annuo convenzionale del veicolo (calcolato su 15.000 km annui secondo le tabelle ACI), al netto di eventuali contributi a carico del dipendente. La grande novità è la riduzione ulteriore per i mezzi ecologici: la percentuale scende al 10% per le auto elettriche e al 20% per le auto ibride plug-in.

Queste nuove aliquote si applicano solo a determinate condizioni. La circolare conferma che il nuovo regime vale esclusivamente per i veicoli che congiuntamente:

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  • sono immatricolati dal 1° gennaio 2025 in poi,
  • sono concessi in uso promiscuo con un contratto firmato a partire dal 1° gennaio 2025,
  • sono consegnati (assegnati) al dipendente dal 1° gennaio 2025.

Periodo transitorio: salvaguardia per auto già in uso o in arrivo

Per garantire una transizione graduale il legislatore ha previsto un periodo transitorio con il mantenimento delle vecchie regole in alcune situazioni. La circolare 10/E chiarisce che restano applicabili le aliquote previgenti (25%-60%) fino a fine giugno 2025 nei seguenti casi:

  • Veicoli assegnati al dipendente tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024: in questo caso non cambia nulla, il fringe benefit continua a essere calcolato secondo le vecchie percentuali sino alla naturale scadenza dei contratti di assegnazione in essere.
  • Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025: in questa situazione, malgrado l’assegnazione avvenga nel 2025, si continua ad applicare il vecchio sistema di tassazione.

Questa clausola di salvaguardia transitoria ha una duplice finalità: da un lato evitare effetti retroattivi e penalizzanti per aziende e dipendenti che avevano già fatto accordi secondo la vecchia normativa; dall’altro garantire un passaggio graduale al nuovo regime, in linea con principi di proporzionalità e progressività.

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Importante: se un veicolo ordinato entro il 2024 e consegnato nel primo semestre 2025 rientra nelle categorie a basse emissioni (elettrico o ibrido plug-in) che secondo le nuove regole godrebbero di aliquote più vantaggiose, la circolare chiarisce che si può applicare il nuovo regime più favorevole al posto di quello vecchio.

Fuori dal nuovo regime e dal transitorio: regola generale e altri casi

La circolare affronta anche gli scenari non coperti né dalla nuova disciplina forfettaria né dal regime transitorio. In tali ipotesi, per evitare vuoti normativi, occorre far riferimento alla regola generale prevista dal TUIR (art. 51, comma 3) per la valutazione dei fringe benefit: ossia tassare il valore normale del bene limitamente all’uso privato del dipendente

Proroghe dei contratti e riassegnazioni di veicoli

La gestione aziendale delle auto può comportare proroghe di contratti di assegnazione (stesso dipendente che mantiene l’auto oltre la scadenza iniziale) oppure riassegnazioni dell’auto a un altro dipendente. La circolare fornisce chiarimenti anche su queste circostanze speciali:

  • Proroga dell’assegnazione: se il contratto/fruizione dell’auto viene esteso oltre la scadenza iniziale senza altri cambiamenti (stesso veicolo, stesso utilizzatore), non si configura una nuova assegnazione. Pertanto, continua ad applicarsi la disciplina fiscale originariamente in vigore al momento della prima stipula, fino al termine della proroga.

     
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  • Riassegnazione a un nuovo dipendente: se il veicolo viene revocato al precedente utilizzatore e assegnato a un altro dipendente con un nuovo contratto nel 2025, ciò costituisce a tutti gli effetti una nuova assegnazione. Di conseguenza, si applicherà la disciplina vigente al momento della riassegnazione

In sintesi, una proroga mantiene il regime originario, mentre una riassegnazione fa scattare il regime vigente al momento del nuovo contratto.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti emanati ha dissipato i dubbi applicativi, confermando il quadro di incentivi fiscali a favore della mobilità sostenibile. Le aziende, potranno ora muoversi nel rispetto delle regole ottimizzando al contempo i costi e offrendo benefit ai dipendenti in maniera più efficiente.



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