Incentivi fiscali per l’industria pulita: una raccomandazione Ue


Il documento interviene su temi quali i crediti d’imposta e l’ammortamento accelerato

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Incentivi fiscali per l’industria pulita: la raccomandazione (Ue) della Commissione 2 luglio 2025, n. 2025/1307, è stata pubblicata sulla G.U.U.E. L del 9 luglio 2025.

Incentivi fiscali per l'industria pulita

In particolare, la raccomandazione interviene su:

  • i crediti d’imposta per garantire una capacità produttiva sufficiente nelle tecnologie pulite e per la decarbonizzazione industriale;
  • i crediti d’imposta maggiorati per i progetti di investimento con un contributo alla resilienza;
  • l’ammortamento accelerato a fini fiscali per sostenere la domanda di attrezzature per tecnologie pulite, fino alla totalità delle spese immediate;
  • l’ammortamento accelerato potenziato per l’acquisto di apparecchiature per le tecnologie pulite che contribuiscono alla resilienza;
  • l’attuazione delle misure e la comunicazione.

Di seguito il testo della raccomandazione (Ue) 2025/1307.

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Incentivi fiscali per l'industria pulita

Raccomandazione (UE) 2025/1307 della Commissione, del 2 luglio 2025, sugli incentivi fiscali a sostegno del patto per l’industria pulita e alla luce della disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

(omissis)

RACCOMANDA:

1.   Principi generali

1.1. La presente raccomandazione stabilisce principi guida comuni per orientare gli Stati membri nell’introduzione e nell’elaborazione di incentivi fiscali intesi a contribuire agli obiettivi del patto per l’industria pulita. Essa mira a sostenere gli investimenti puliti, ossia gli investimenti nella capacità di produzione di tecnologie pulite, nella domanda di tecnologie pulite e nella decarbonizzazione dell’industria, nell’ambito di una più ampia combinazione di politiche in evoluzione.

1.2. Le disposizioni della raccomandazione lasciano impregiudicati gli articoli 107 e 108 TFUE e la disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato. Ciò comprende in particolare la nuova disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita. Nell’attuazione della presente raccomandazione, e nella misura in cui i provvedimenti fiscali comportano aiuti di Stato e coprono lo stesso ambito di applicazione della nuova disciplina, le sezioni pertinenti di questa stabiliscono le condizioni affinché l’aiuto sia compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Si raccomanda agli Stati membri di tenere conto, se del caso, della natura temporanea della nuova disciplina.

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1.3. Nell’introdurre incentivi fiscali volti a contribuire agli obiettivi della comunicazione sul patto per l’industria pulita, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a elaborarli tenendo in debita considerazione i principi fondamentali alla base dell’uso ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi degli incentivi fiscali nell’ambito di un sistema fiscale solido ed efficiente.

1.4. L’applicazione, il tipo e la struttura degli incentivi fiscali promossi dalla presente raccomandazione sono fondati su principio secondo cui gli incentivi fiscali dovrebbero essere efficaci sotto il profilo dei costi, ben mirati, semplici da comprendere e utilizzare per le imprese e le amministrazioni, non destinati a investimenti in infrastrutture a combustibili fossili e/o macchinari che consumano combustibili fossili, oltre a fornire un sostegno certo e tempestivo alle imprese che prendono decisioni di investimenti puliti. Gli incentivi fiscali sugli investimenti puliti dovrebbero essere elaborati in modo tale che le imprese che prendono decisioni di investimento traggano pieno vantaggio da un incentivo in vigore in uno Stato membro in tempi relativamente rapidi. Su tale base, la raccomandazione suggerisce pertanto di utilizzare norme in materia di ammortamento fiscale accelerato, anche delle spese immediate, e di riporto delle perdite per gli investimenti puliti. Raccomanda inoltre che, laddove ciò sia praticabile nell’ambito di un sistema fiscale nazionale, gli Stati membri cerchino di rendere rimborsabili i crediti d’imposta e/o di consentirne la compensazione con una gamma di imposte più ampia rispetto all’imposta sul reddito delle società.

1.5. Gli Stati membri sono inoltre fortemente esortati ad abbinare l’introduzione di incentivi fiscali che contribuiscono agli obiettivi della comunicazione sul patto per l’industria pulita a ulteriori azioni per ridurre ed eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili.

2.   Crediti d’imposta per garantire una capacità produttiva sufficiente nelle tecnologie pulite e per la decarbonizzazione industriale

2.1. Si raccomanda agli Stati membri di prevedere uno sgravio fiscale sotto forma di credito d’imposta per i progetti di investimento che creano capacità produttive supplementari per i prodotti finali, i principali componenti specifici e le materie prime critiche, come indicato nella sezione 6.1 della nuova disciplina.

2.2. Nel concedere aiuti di Stato sotto forma di crediti d’imposta per l’attuazione del punto 2.1, gli Stati membri devono rispettare le condizioni di compatibilità di cui alla sezione 6.1 della nuova disciplina. In particolare, è necessario che l’importo dell’aiuto non superi 150 milioni di EUR per progetto e l’intensità massima di aiuto del 15 % dei costi ammissibili quando il progetto di investimento si svolge al di fuori delle zone assistite, o 200 milioni di EUR o 350 milioni di EUR per progetto e l’intensità massima di aiuto del 20 % o del 35 % dei costi ammissibili quando il progetto di investimento si svolge in determinate zone assistite specifiche. La nuova disciplina consente inoltre di aumentare l’intensità dell’aiuto quando i progetti sono realizzati da piccole e medie imprese.

2.3. Si raccomanda altresì agli Stati membri di incentivare e prevedere uno sgravio fiscale sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti che riducono le emissioni di gas a effetto serra o migliorano l’efficienza energetica delle attività industriali, in particolare alle imprese che attuano e comunicano piani di transizione aziendale in linea con la normativa europea sul clima.

2.4. Nel concedere aiuti di Stato sotto forma di agevolazioni fiscali per l’attuazione del punto 2.3, gli Stati membri devono rispettare le condizioni di compatibilità di cui alla sezione 5 della nuova disciplina. In particolare, essa richiede che l’importo dell’aiuto non superi 200 milioni di EUR per progetto e che l’intensità dell’aiuto sia compresa tra il 20 % e il 60 % a seconda del tipo di investimento. La nuova disciplina contempla inoltre la possibilità di aumentare l’intensità dell’aiuto quando i progetti sono realizzati da piccole e medie imprese.

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2.5. Il credito d’imposta corrispondente ai costi ammissibili sostenuti in un esercizio fiscale deve essere dedotto principalmente dall’imposta sulle società dovuta dal contribuente. Se il credito d’imposta non è esaurito nell’esercizio fiscale pertinente, si raccomanda agli Stati membri di consentire il riporto dell’importo residuo del credito d’imposta per quattro anni. Laddove ciò sia praticabile nell’ambito dei rispettivi sistemi nazionali, gli Stati membri potrebbero anche consentire ai contribuenti di compensare i crediti d’imposta con altre imposte nazionali dovute.

2.6. Se il riporto è applicato e il credito d’imposta non è ancora esaurito entro quattro anni, si raccomanda agli Stati membri di rimborsare allora l’importo residuo al contribuente. Se del caso, tale rimborso deve rispettare le disposizioni relative ai crediti d’imposta rimborsabili qualificati di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio.

3.   Crediti d’imposta maggiorati per i progetti di investimento con un contributo alla resilienza

3.1. Fatte salve le condizioni di compatibilità di cui alla sezione 6,1 della nuova disciplina, nell’elaborazione dei crediti d’imposta per i progetti di investimento di cui al punto 2.1 gli Stati membri sono invitati a includere obiettivi strategici in materia di resilienza, purché tali inclusioni siano in linea con il diritto dell’Unione e con gli obblighi internazionali dell’Unione. Ciò potrebbe assumere la forma di crediti d’imposta più elevati. A tal fine gli Stati membri sono esortati a prestare una particolare attenzione alle seguenti condizioni di elaborazione:

a) il progetto di investimento comporta la produzione di un prodotto finale a zero emissioni nette o di un componente principale specifico a zero emissioni nette che attualmente presenta un elevato livello di dipendenza da un singolo paese terzo, conformemente all’atto di esecuzione e alle informazioni aggiornate pubblicate a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) il progetto di investimento è stato riconosciuto come progetto strategico conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2024/1735;
c) il progetto di investimento è ubicato in una zona designata dagli Stati membri come distretto di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1735;
d) il progetto di investimento è stato valutato positivamente nell’ambito del Fondo per l’innovazione e ha ricevuto il «marchio di sovranità» di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
e) il progetto di investimento è stato riconosciuto come progetto strategico conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

4.   Ammortamento accelerato a fini fiscali per sostenere la domanda di attrezzature per tecnologie pulite, fino alla totalità delle spese immediate

4.1. Si raccomanda agli Stati membri di prevedere uno sgravio fiscale sotto forma di ammortamento accelerato, fino alla totalità delle spese immediate, dei costi sostenuti in un periodo d’imposta per l’acquisto o la locazione di attrezzature per tecnologie pulite, quali definite al punto 182 della sezione 6.3 della nuova disciplina.

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4.2. Nell’attuare il punto 4.1, si raccomanda agli Stati membri di conferire priorità all’ammortamento integrale e immediato di tali costi o al tasso di ammortamento più elevato consentito dalle norme fiscali nazionali. Qualora non sia autorizzata la totalità delle spese immediate, si raccomanda agli Stati membri di consentire che un importo pari ad almeno il 30 % dei costi ammissibili possa essere addebitato nell’anno di acquisizione.

4.3. Nel concedere aiuti di Stato sotto forma di ammortamento accelerato per l’attuazione dei punti 4.1 e 4.2, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le condizioni di compatibilità di cui alla sezione 6.3 della nuova disciplina. Questo significa in particolare che gli attivi debbano essere nuovi e utilizzati principalmente per le attività dei beneficiari. La nuova disciplina stabilisce inoltre che non è necessario calcolare l’equivalente sovvenzione lordo e che l’ammortamento accelerato può essere concesso in aggiunta a qualsiasi altro aiuto di Stato o sostegno da proveniente da fondi dell’Unione gestiti a livello centrale in relazione agli stessi costi ammissibili. Le spese immediate non dovrebbero applicarsi ai beni ammortizzabili su un periodo superiore a 15 anni.

4.4. Si raccomanda inoltre agli Stati membri di concedere la flessibilità ai contribuenti ammissibili all’ammortamento accelerato, consentendo loro di decidere in merito al calendario di ammortamento da applicare all’importo ammortizzabile totale di tali attività. I contribuenti potrebbero quindi scegliere di applicare le norme di ammortamento standard o l’ammortamento accelerato all’importo ammortizzabile totale di tali attività, oppure l’ammortamento accelerato solo a una frazione di tale importo («ammortamento discrezionale»).

4.5. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione anche la possibilità di rendere ammissibili all’ammortamento accelerato anche i veicoli a emissioni zero delle flotte aziendali. Qualora tali misure comportino aiuti di Stato, il regolamento (CE) n. 651/2014, in particolare il capo III, sezione 7, stabilisce le condizioni e le soglie affinché l’aiuto sia compatibile con il mercato interno ed esente dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

5.   Ammortamento accelerato potenziato per l’acquisto di apparecchiature per le tecnologie pulite che contribuiscono alla resilienza

5.1. Tenendo debitamente conto delle condizioni di compatibilità applicabili stabilite dalla nuova disciplina o dal regolamento generale di esenzione per categoria, gli Stati membri sono invitati a fornire la forma più generosa di ammortamento accelerato per i costi di acquisizione o di leasing di cui ai punti 4.1 e 4.5 che contribuiscano alla resilienza, purché tale trattamento sia in linea con il diritto dell’Unione e con gli obblighi internazionali dell’Unione.

5.2. Nell’attuare questo punto, al fine di garantire che gli specifici prodotti finali a zero emissioni nette che beneficiano del sostegno contribuiscano alla resilienza, gli Stati membri sono incoraggiati a trarre ispirazione dal diritto derivato adottato sulla base dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735.

6.   Attuazione e comunicazione

6.1. Gli Stati membri sono invitati ad applicare gli incentivi fiscali di cui alla presente raccomandazione. Gli Stati membri sono innanzitutto invitati a informare la Commissione europea entro il 31 dicembre 2025 delle misure introdotte o annunciate per attuare la presente raccomandazione nonché di eventuali misure analoghe già in vigore e delle relative modifiche. Ai fini della comunicazione e del monitoraggio dell’attuazione della presente raccomandazione saranno presi in considerazione anche i forum esistenti, in particolare il gruppo di esperti sulle strutture dei sistemi fiscali, e gli strumenti di comunicazione, in particolare il questionario congiunto CE-OCSE sulle riforme fiscali.

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6.2. Si raccomanda agli Stati membri di valutare periodicamente l’efficacia delle misure adottate per attuare la presente raccomandazione e di scambiare buone prassi utilizzando un forum dell’UE esistente.

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