Fringe benefit auto aziendali, regole 2025 e focus sul periodo transitorio – Finanza & Fisco


La nuova disciplina fiscale in vigore dal 2025 per i veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno. Nulla cambia per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: le vecchie regole valgono fino alla naturale scadenza dei contratti. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 10 del 3 luglio 2025 con cui le Entrate illustrano la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto “Bollette” (D.L. n. 19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile. Il documento fornisce anche le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.

 

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Le novità della legge di Bilancio

 

Dal 1° gennaio di quest’anno sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. La nuova disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

 

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Il periodo transitorio

 

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni il Legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit. In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. La circolare precisa inoltre che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 luglio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 3 luglio 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit)Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori – Modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Disciplina transitoria introdotta all’art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 – Applicazione delle nuove percentuali forfetarie – Requisiti per l’accesso alla nuova disciplina – Definizione di “veicoli di nuova immatricolazione”, “contratti stipulati” e “concessione in uso” – Criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale – Proroga e riassegnazione del veicolo – Art. 51, comma 4, lett. a), del DPR 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’art. 1, comma 48, della L 30/12/2024, n. 207 – Comma 48-bis dell’art. 1 della L 30/12/2024, n. 207 dall’art. 6, comma 2-bis, inserito dal DL 28/02/2025, n. 19, conv. con mod., dalla L. 24/04/2025, n. 60

 



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