Premi sportivi: regime IVA e ritenute in caso di competizioni equestri


Con Risp. AE Consulenza giuridica n. 956–69/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale dei premi erogati durante manifestazioni sportive equestri. ​La Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ha sollevato dubbi interpretativi relativi alla tassazione di diverse tipologie di premi, considerando imposte dirette, ritenute e IVA, sia per percettori residenti che non residenti. ​ La richiesta di chiarimenti si concentra su quattro fattispecie principali:

  • premi erogati direttamente dalla Federazione;
  • premi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate; ​
  • premi erogati da imprese o enti commerciali;
  • premi legati a contratti di lavoro sportivo.

Per quanto riguarda i premi erogati direttamente dalla Federazione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che essi devono essere assoggettati a una ritenuta del 4%, come previsto dall’art. 5 DL 417/91 e dall’art. 28 DPR 600/73. ​ Tale ritenuta è applicabile sia ai soggetti residenti che non residenti, con la possibilità di applicare convenzioni contro le doppie imposizioni.  Inoltre, questi premi non sono rilevanti ai fini IVA, poiché non vi è un rapporto sinallagmatico tra il soggetto erogatore e il percettore. ​

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I premi erogati da ASD e SSD affiliate alla Federazione sono invece soggetti a una ritenuta del 20%, come stabilito dall’art. 36 c. 6-quater D.Lgs. 36/2021 e dall’art. 30 DPR 600/73. Questa ritenuta si applica anche ai soggetti non residenti. ​Per i premi di importo inferiore o pari a 300 euro, è prevista un’esenzione temporanea fino al 31 dicembre 2024, introdotta dall’art. 14 c. 2-quater DL 215/2023. ​Anche in questo caso, i premi non sono rilevanti ai fini IVA, in quanto manca un rapporto sinallagmatico. ​

I premi erogati da imprese o enti commerciali seguono un regime fiscale differente. ​Se percepiti da persone fisiche residenti, sono soggetti a una ritenuta del 20% a titolo di acconto, mentre per i non residenti la ritenuta è del 30% a titolo di imposta, come previsto dall’art. 25 DPR 600/73.  

Non è invece applicabile alcuna ritenuta per i premi erogati a soggetti diversi dalle persone fisiche. ​ Anche questi premi sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. ​

Infine, i premi erogati nell’ambito di contratti di lavoro sportivo sono tassati come parte della retribuzione, seguendo il regime fiscale applicabile al contratto di lavoro. ​Questi premi non sono soggetti alla disciplina specifica per i premi sportivi, ma vengono assoggettati a imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione, secondo le regole proprie della categoria reddituale di appartenenza. ​Se percepiti da lavoratori autonomi, tali premi assumono rilevanza ai fini IVA, poiché costituiscono parte del compenso per la prestazione lavorativa. ​

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L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, è necessario verificare la presenza di un rapporto sinallagmatico, ovvero uno scambio di reciproche prestazioni tra il soggetto erogatore e il percettore. ​

Per le fattispecie relative ai premi erogati direttamente dalla Federazione, da ASD e SSD affiliate e da imprese o enti commerciali, non sussiste tale rapporto, e pertanto i premi non sono rilevanti ai fini IVA. ​ Diversamente, i premi percepiti da lavoratori autonomi nell’ambito di contratti di lavoro sportivo sono soggetti a IVA, poiché costituiscono parte del compenso per la prestazione lavorativa. ​

In conclusione, il trattamento fiscale dei premi varia in base alla tipologia di erogazione e al profilo del percettore. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni dettagliate per ciascuna fattispecie, chiarendo le modalità di applicazione delle ritenute e dell’IVA, nonché le eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente.

Fonte: Risp. AE Consulenza giuridica n. 956–69/2024



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