Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 16 al 22 giugno 2025



Decreto fiscale 2025 in Gazzetta


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025 il Decreto legge n. 84 del 17 giugno 2025, c.d. Decreto Fiscale, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale, Il decreto è entrato in vigore il 18 giugno 2025.

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Il testo interviene su numerosi ambiti del sistema tributario nazionale, con modifiche che impattano imprese, lavoratori autonomi e dipendenti, enti non profit, soggetti ISA, e Pubbliche Amministrazioni.


Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.


In merito alla materia lavoro, una interessante novità riguarda la modifica relativa all’obbligo del pagamento delle spese di trasferta, da parte del lavoratore, esclusivamente con una modalità tracciabile.


Con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 84/2025, l’obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, riguarderà solo le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.

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Confermata la validità delle dichiarazioni tardive 2024 inviate entro l’8 novembre 2024 (anziché 31 ottobre). Nessun rimborso per chi ha versato il ravvedimento.


Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 anziché 30 giugno 2025 e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.


 


 


INPS


Bonus Giovani. Aggiornamento requisiti


L’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha informato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani ex art. 22 del D.L. 60/2024, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.


la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.

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Pertanto, in aderenza a tale indicazione, l’INPS ha comunicato che è necessario un aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda con particolare riferimento alle indicazioni fornite con la circolare 90/2025 in relazione all’esonero di cui al c. 1 dell’art. 22 del decreto Coesione.


Per poter fruire dell’esonero, l’incremento occupazionale netto dovrà essere dimostrato per le assunzioni e le trasformazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2025.


 


Imprese agricole colpite da calamità: le istruzioni per le agevolazioni contributive


L’INPS, con la circolare n. 103 del 16 giugno 2025, ha riepilogato gli interventi compensativi, compatibili con il mercato interno di cui al Trattato UE, che possono essere riconosciuti al settore agricolo per i danni subiti da eventi climatici, da calamità naturali e da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, ai sensi del Reg. UE2022/2472 e del Dlgs 102/2004, tra i quali anche un esonero contributivo parziale.


Nel dettaglio, ai datori di lavoro agricolo e ai lavoratori autonomi può essere riconosciuto un esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento.


L’esonero è riconosciuto dall’INPS su presentazione di apposita istanza.

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Incentivo posticipo pensionamento: le istruzioni Inps


Anche i lavoratori che matureranno i requisiti per la pensione anticipata entro il 2025 possono decidere di posticipare il pensionamento, ottenendo la quota di contributi a loro carico sotto forma di retribuzione. Con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025, l’Inps detta le istruzioni operative e contabili per l’applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025. La Manovra 2025 ha introdotto, infatti, importanti modifiche all’incentivo al posticipo del pensionamento, primo tra tutti l’allargamento della platea dei destinatari. La novella legislativa prevede infatti che possano accedere alla misura non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile (Quota 103) come previsto dalla previgente disciplina, ma anche i soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata. L’agevolazione, già prevista dal 2023 per i soggetti con i requisiti per la pensione anticipata flessibile “Quota 103”, prevede la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico. In tal caso, il datore di lavoro non verserà tale quota all’Inps, ma la corrisponderà interamente al lavoratore in busta paga, sotto forma di incentivo esentasse. La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota YVS a carico del lavoratore costituisce il presupposto per poter applicare l’incentivo al posticipo al pensionamento e – specifica l’Istituto – può essere esercitata dal lavoratore dipendente “solo una volta nel corso della vita lavorativa e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011 o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza se inferiore”. Illustrate infine dall’Istituto assetto, durata e misura dell’incentivo, il coordinamento con gli altri incentivi e le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens.


 


DSU precompilata: online la riduzione automatica dei titoli di Stato


L’INPS, con il messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025, comunica che il servizio di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica(DSU) in modalità precompilata è stato implementato con i valori del patrimonio mobiliare al netto dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale.

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La riduzione si riferisce al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50mila euro per nucleo familiare.


Nel caso, invece, di presentazione della DSU in modalità autodichiarata, il messaggio chiarisce che per i libretti di risparmio postale la riduzione dei valori deve essere effettuata sia nel campo “Saldo al 31 dicembre”, che nel campo “Giacenza media” del Quadro FC2.


 


ISCRO: presentazione della domanda dal 16 giugno


Con il messaggio 12 giugno 2025, n. 1858, l’Istituto comunica che a partire dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per il 2025.


Da questa data, dunque, è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande, che rimarrà disponibile fino al termine ultimo del 31 ottobre 2025.


È possibile presentare la domanda tramite la pagina dedicata al servizio, o tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

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AGENZIA DELLE ENTRATE


 


Intermediari finanziari: codici tributo per maggiori acconti addizionale IRES


L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 43/Edel 20 giugno 2025, istituisce i codici tributo “2043” e “2044” per consentire agli intermediari finanziari di pagare i maggiori acconti dell’addizionale Ires, (articolo 1, comma 65, legge n. 208/2015). L’Agenzia precisa che rimane la validità di quanto già versato con i codici 2007, 2008, 3881, 3882 istituiti con la risoluzione n. 38 del 6 giugno 2025 per il pagamento dei maggiori acconti Ires e Irap per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per il successivo, in linea con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 


 

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Periti agrari: le causali contributo per il versamento all’ENPAIA


L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 44 del 20 giugno 2025, ha istituito le causali contributo per consentire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari di pertinenza dell’ENPAIA.


Le causali sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro).


Le nuove causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° luglio 2025.


 


Bonus casa 2025: pubblicate le istruzioni dell’Agenzia


L’agenzia delle entrate, con la circolare n. 8 del 19 giugno, forniscechiarimenti sulle recenti modifiche alle detrazioni edilizie, introdotte dalla legge di Bilancio 2025

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Per il bonus ristrutturazioni, per l’ecobonus e per il sismabonus, la misura dello sconto fiscale spettante nel 2025 cala al 36%, con un’ulteriore riduzione al 30 per cento in programma dal 2026.


Dalla tagliola restano escluse le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, per i lavori effettuati sulla prima casa. Ed è sulle condizioni per beneficiare della detrazione maggiorata che si sofferma la circolare dell’Agenzia delle Entrate.


Come evidenziato nella circolare, per il riconoscimento della maggiorazione è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per i lavori sulla prima casa, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente.


La norma fa esplicito riferimento ai soli proprietari o possessori dell’immobile.


Restano esclusi quindi dalla possibilità di beneficiare dell’ecobonus e del bonus ristrutturazione nella misura del 50 per cento il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario). In tal caso sarà possibile applicare, la detrazione nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e del 30 per cento delle spese sostenute nel 2026 e nel 2027.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 166 del 19 giugno 2025 – Successioni, agevolazioni cumulabili per terreni e aziende in comuni montani


Nella dichiarazione di successione è possibile applicare sia le agevolazioni previste per i fondi rustici siti in comuni montani (imposta ipotecaria fissa ed esenzione da imposta catastale e di bollo), sia la riduzione del 40% dell’imposta di successione per aziende in comuni montane


L’Agenzia delle Entrate conferma che le due agevolazioni possono convivere, poiché riguardano beni differenti (fondi rustici e aziende/quote sociali) e imposte diverse (imposte ipotecaria, catastale, di bollo per la prima; imposta di successione per la seconda). Di conseguenza, in presenza dei requisiti, entrambe possono essere richieste nella stessa dichiarazione.


 


Risposta n. 165 del 19 giugno 2025 – sismabonus niente detrazione se la spesa non è sostenuta dall’acquirente


La detrazione per l’acquisto di case antisismiche non spetta all’acquirente se il pagamento del prezzo è sostenuto direttamente dai genitori tramite donazione indiretta, anche se il beneficiario della detrazione è indicato nei bonifici. Per usufruire del beneficio è necessario che l’onere sia effettivamente a carico dell’acquirente


 


Risposta n. 164 del 19 giugno 2025 – senza iva i contributi per garantire il funzionamento di una fondazione


Se i contributi non vengono versati da un ente pubblico a una fondazione a fronte di una specifica controprestazione, ma al solo fine di garantire il funzionamento della fondazione e a sostegno delle attività istituzionali della stessa, comuni a quelle dell’ente, non rilevano ai fini IVA, non assumendo la natura di corrispettivi. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 164 del 19 giugno 2025.


 


Risposta n. 158 del 18 giugno 2025 – Integratori alimentari – aliquota IVA applicabile


L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, poiché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva (Dpr n. 633/1972). Quindi, per l’eventuale applicazione dell’Iva al 10% è necessario analizzare la composizione di ciascun integratore e capire se lo stesso può rientrare nella voce doganale 21.06.90 che riguarda le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”. Infatti, l’aliquota agevolata può essere riconosciuta solo agli integratori classificati in detta voce, sulla base del parere reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm).


 


Risposta n. 156 del 16 giugno 2025 – Installazione impianto agrivoltaico: il reverse charge non è sempre applicabile


L’applicazione del reverse charge agli acquisti e alle installazioni di impianti agrivoltaici non è scontata, ma richiede un’attenta valutazione caso per caso. L’elemento discriminante è la connessione funzionale e strutturale con un edificio. Spetta al contribuente verificare se le caratteristiche del proprio impianto soddisfano tale criterio.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA


Consulenza giuridica n. 5 del 20 giugno 2025 – Remunerazione per le farmacie per rimborso medicinali: trattamento IVA


L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono soggette ad aliquota IVA ridotta al 10% (di cui al numero 114 della Tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/72) tutte le componenti che concorrono a determinare il prezzo di cessione dei medicinali che le farmacie erogano in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale (SSN), comprese le quote fisse aggiuntive destinate alle farmacie di piccole dimensioni. L’IVA va aggiunta agli importi calcolati in base alla L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), che costituiscono il corrispettivo imponibile.


Si ricorda che la legge di Bilancio 2024 ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2024, un nuovo modello di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di SSN basato su quote, fisse e variabili, più un’ulteriore quota aggiuntiva determinata dall’art. 1 c. 225 e 226.


 


 


ISTAT


TFR – Coefficiente di rivalutazione


L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di maggio che è pari a 121,2.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di maggio è di 1,248960%.e è pari a 121,2.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di maggio è di 1,248960%.


 



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