Anticiclaggio: una normativa in costante aggiornamento ed evoluzione


Anche se non sembra, il 2025 è un anno in cui la normativa antiriciclaggio (AML) è in piena fase di evoluzione e aggiornamento.

Solamente nella prima metà del mese di luglio 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato 2 documenti della collana «Quaderni dell’Antiriciclaggio»:

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Nello stesso periodo sono state messe in pubblica consultazione, dal 3 luglio 2025, per 60 giorni, le «Istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria per la rilevazione e la Segnalazione delle Operazioni Sospette» (SOS).

Il Documento in consultazione evidenzia come «La segnalazione di operazioni sospette rappresenta l’esito di un processo valutativo condotto a partire dall’individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari analizzano al fine di decidere se si configura il sospetto», nonché le istruzioni «sollecitano l’acquisizione di piena consapevolezza dei ruoli e dei compiti dei destinatari, della necessità di svolgere specifiche valutazioni e di adottare corrette modalità di segnalazione, senza automatismi segnaletici o approcci cautelativi».

Il Provvedimento si articola in 3 Parti:

  1. Parte I: in essa sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa; sono altresì previste specifiche disposizioni relative alle fasi di:
  • individuazione delle anomalie;
  • esame di queste ultime;
  • segnalazione delle operazioni sospette.
  1. Parte II: contiene disposizioni relative agli adempimenti organizzativi e procedurali strettamente funzionali alla segnalazione di operazioni sospette, con particolare riferimento alla nomina del responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l’adempimento dell’obbligo di SOS. Tali disposizioni sono rivolte ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore.
  2. Parte III: disciplina la registrazione al Portale Infostat-UIF e la compilazione della segnalazione.

Lo scorso 25 giugno 2025, è stata pubblicata in G.U. la Legge di delegazione europea (Legge n. 91/2025 – in vigore dal 10 luglio 2025), il cui art. 14 prevede gli ambiti di intervento del Governo in ambito di Antiriciclaggio ai fini del recepimento delle relative disposizioni europee.

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Il Governo è, pertanto, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi:

  1. per il recepimento della Direttiva 2024/1640/UE (VI Direttiva Antiriciclaggio);
  2. per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni:
  • del Regolamento 2024/1624/UE (Single Rulebook);
  • del Regolamento 2024/1620/UE (Regolamento istitutivo dell’AMLA).

Gli aspetti principali della legge delega in ambito AML sono:

  • adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del Regolamento 2024/1624/UE e della Direttiva 2024/1640/UE, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;
  • maggiore equilibrio tra trasparenza e riservatezza dei dati e delle informazioni AML, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;
  • predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione Europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto sopra e delle differenti e distanti disposizioni europee (rispetto all’impianto normativo nazionale in ambito AML), i prossimi mesi e i prossimi anni vedranno arrivare ulteriori nuove disposizioni.

Le 3 disposizioni sopra richiamate fanno parte del cosiddetto “AML Package”, che sta svolgendo il suo iter attuativo; infatti, dal mese di luglio 2025 è divenuta operativa l’Autorità Europea per l’Antiriciclaggio (AMLA – Anti-Money Laundering Authority).

Si sottolinea come questo sia un passaggio epocale nella struttura della vigilanza AML in Europa, avendo un ruolo di coordinamento nel quadro della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dovendo contribuire in modo sostanziale all’attuazione delle norme antiriciclaggio nella UE.

Essa dispone dei seguenti poteri:

  1. predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione;
  2. predisporre progetti di norme tecniche di attuazione;
  3. emanare orientamenti e raccomandazioni;
  4. emanare pareri rivolti al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione europei.

Per un maggior approfondimento in merito alle attività e ai compiti dell’AMLA, per i prossimi anni, si rinvia a un precedente contributo: “AML Package: dal 2025 inizia la sua operatività”, pubblicato il 22 novembre 2024.

Sempre nel mese di giugno 2025, il giorno 26, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legge Economia recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

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L’art. 10 del suddetto Decreto prevede modifiche ai D.Lgs. n. 109/2007 e D.Lgs. n. 231/2007, inserendo quale ulteriore fattore di rischio, all’interno della struttura di contrasto dell’antiriciclaggio, il contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Nello stesso senso, si è mosso il Comitato di Sicurezza Finanziaria, che, nel mese di maggio 2025, ha pubblicato l’aggiornamento dell’”Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro” e dell’“Analisi Nazionale della proliferazione delle armi di distruzione di massa”.

Questi 2 documenti devono e dovranno essere presi in considerazione da tutti i soggetti obbligati per adeguare i propri presidi interni istituiti per contrastare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Questo anche a seguito dell’emanazione all’inizio di questo 2025 (16 gennaio 2025) delle “Regole Tecniche applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni”.

Queste ultime, infatti, prevedono che i professionisti debbano aggiornare «l’autovalutazione del rischio ogni qualvolta lo ritengono opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri relativi ai profili di rischio e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)».

Pertanto, entro la fine del mese di aprile 2026, i soggetti obbligati, appartenenti alla categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dovranno provvedere all’aggiornamento della propria autovalutazione del rischio, sempre che non intervengano rilevanti mutamenti di rischio relativamente agli aspetti caratterizzanti l’autovalutazione, quali, inter alias, l’incremento del fattore di rischio legato alla tipologia della clientela, oppure quello relativo all’area geografica di operatività.



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