Recepimento delle novità del Collegato Lavoro (Legge 203/2024)
I nuovi testi contrattuali rappresentano un aggiornamento significativo, in particolare per l’allineamento alle recenti disposizioni introdotte dal Collegato Lavoro.
I due CCNL hanno infatti, in vista dell’allineamento alla Legge 203/2024, recepito importanti variazioni negli istituti a seguire:
- Allineamento della durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato;
- Introduzione dell’articolo 49 bis che disciplina le dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per 15 giorni continuativi;
- Introduzione dell’articolo 55 bis che prevede la possibilità di trasformare l’apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, in apprendistato di primo livello;
- Revisione della disciplina del contratto di somministrazione a tempo determinato;
- Revisione dell’istituto della stagionalità, con la possibilità di prevedere ulteriori situazioni negli accordi aziendali e l’esplicitazione dei vantaggi legati a tale istituto, in particolare in relazione alle principali deroghe sui limiti dei contratti a termine.
Revisione componenti economiche
Oltre all’adeguamento normativo al Collegato Lavoro, i testi hanno visto l’inserimento dell’indennità di vacanza contrattuale, con un meccanismo automatico di incremento retributivo attuato applicando una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente, in caso di ritardo nel rinnovo del CCNL e con ultima tabella retributiva con validità superiore a sei mesi.
Rilevanti anche gli aumenti retributivi articolati in più tranches, con l’obiettivo di garantire un adeguamento progressivo delle retribuzioni, in considerazione dell’andamento inflattivo e del contesto economico attuale.
Con specifico riferimento al CCNL Alimentari Industria, si segnala inoltre l’aggiornamento degli importi a titolo di elemento di garanzia retributiva (art. 25 c. 10), oltre all’introduzione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione dal comma 11.
Nuove disposizioni sono state introdotte anche in materia di indennità per specifici rischi e condizioni lavorative, arricchendo l’articolo 25 bis con i commi da 3 a 5.
Ulteriori novità
I recenti aggiornamenti apportati ai CCNL introducono inoltre modifiche significative ad alcuni istituti, finalizzate a rendere la disciplina del rapporto di lavoro più trasparente, interessando aspetti centrali della contrattazione collettiva e puntando a rafforzare l’equilibrio tra produttività aziendale e tutela dei lavoratori. Nello specifico, le principali modifiche riguardano:
- Lavoro straordinario: confermato il tetto massimo annuo di 250 ore pro capite, con necessità del consenso del lavoratore per le ore eccedenti le 200;
- Indennità di cassa: aumentata dal 5% al 6%;
- ROL: introdotte 40 ore annue per i soli lavoratori a turni, assorbibili in caso di orario settimanale inferiore alle 40 ore;
- Scatti di anzianità: maturano ogni tre anni nella misura del 2% del minimo tabellare, fino ad un massimo di 5 scatti;
- Trattamento di malattia: per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in ragione d’anno di calendario, il trattamento economico è pari al 100% per il primo evento e al 50% per il secondo e terzo evento. Per i giorni successivi, e fino ad un massimo di 180 giorni nell’arco del triennio, l’indennità sarà pari all’80%. Resta salva la disciplina per le malattie gravi, coperte al 100% per 180 giorni di calendario in un anno.
Per approfondire tutte le altre novità, consulta i testi a seguire
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