L’art. 18 DL 95/2025 (c.d. Decreto Economia), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 ed entrato in vigore il 1° luglio 2025, introduce alcune modifiche alla normativa sugli investimenti istituzionali nel venture capital per favorire i finanziamenti a sostegno della crescita di start up e scale up .
Nel corso del 2025 questi particolari comparti di imprese sono già stati interessati da molteplici novità e disposizioni agevolative che si sono aggiunte ad una normativa molto frammentata con disposizioni non sempre coordinate tra di loro.
La necessità di poter contare su norme chiare e di più facile applicazione è attuale tanto che, nel Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese di prossima approvazione, è prevista una delega al Governo per il riordino della disciplina e la contestuale realizzazione di un testo unico in favore delle start up e PMI innovative.
Tornando alle novità introdotte dal DL 95/2025, occorre evidenziare che il testo del provvedimento non è di facile lettura a causa di plurimi rimandi a riferimenti normativi di modifica di provvedimenti preesistenti e, purtroppo, nella versione pubblicata sulla G.U. contiene un refuso di richiamo alla normativa comunitaria in merito ai requisiti che le PMI devono rispettare per rientrare nell’ambito dell’applicazione della norma. Per questo motivo, nel seguito, si procede ad un’analisi per commi.
Investimenti qualificati
Il c. 2 dell’art. 18 DL 95/2025 ha previsto la modifica dell’art. 33 L. 193/2024 che a sua volta modifica il testo dell’art. 1 c. 90 e 94 L. 232/2016 rimodulando i limiti e le scadenze relative agli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capitale (FVC) effettuati ai sensi dei c. 89 e 92 che devono essere:
- a far data dal 1° gennaio 2025 almeno pari al 3%;
- per l’anno 2026 almeno pari al 5%;
- a partire dall’anno 2027 almeno pari al 10%.
del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente al fine di garantire l’esenzione dall’imposta ai redditi generati da tali investimenti (purché si tratti di redditi diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all’art. 67 c. 1 lett. c) DPR 917/86)
Il c. 1 dell’art. 18 DL 95/2025 interviene sull’interpretazione del concetto di investimenti qualificati specificando che, come tali, devono essere considerati gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati, ammettendo, di conseguenza, l’ammissibilità di investimenti indiretti.
Enti di previdenza obbligatoria e fondi di venture capitale
Il c. 3 dell’art. 18 DL 95/2025 ha previsto l’inserimento, alla fine del previgente testo dell’art. 1 c. 89 lett. b-ter, della previsione relativa all’importo totale delle risorse investite da parte degli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96 e delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 specificando che:
- tali risorse dovranno essere investite per il tramite dei Fondi di Venture Capitale (FVC) in ciascuna PMI entro la durata del FVC;
- che ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’art. 21 par. 3 lett. a) b) e c) Reg. UE 651/2014.
Aiuti al finanziamento del rischio
Il c. 4 dell’art. 18 DL 95/2025 ha invece modificato l’art. 1 c. 213 L. 145/2018 richiamando la stessa disposizione, già richiamata al c. 3, e cioè che ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’art. 21 par. 3 lett. a) b) e c) Reg. UE 651/2014.
Con riferimento al richiamo di cui ai c. 3 e 4 dell’art. 18 DL 95/2025 all’art. 21 Reg. UE 651/2014 che disciplina gli aiuti al finanziamento del rischio, si osserva che il paragrafo 3 richiamato nella versione pubblicata in G.U. del DL 95/2025 prevede: “a livello degli investitori privati indipendenti, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili” e non contiene alcun riferimento alle lettere a), b), e c).
Il riferimento corretto dei c. 3 e 4 dovrebbe invece riferirsi all’art. 21 par. 5 Reg. UE 651/2014 che infatti prevede quanto segue:
“Sono ammissibili le imprese che al momento dell’investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
a) non hanno operato in alcun mercato;
b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni”.
Risulta pertanto necessario che il Governo provveda al più presto a comunicare alla Gazzetta Ufficiale la necessità di un avviso di rettifica per richiamare il corretto riferimento normativo al par. 5 (non 3) dell’art. 21 Reg. UE 651/2014.
Conclusioni
Come risulta evidente da quanto sopra esposto, è quantomai urgente e necessaria la predisposizione di un Testo Unico destinato a contenere l’intera disciplina riguardante start up e scale up per fornire disposizioni chiare agli investitori, istituzionali e non, che vogliano sostenere la crescita di imprese innovative.
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