CPB: tassazione mista oltre la soglia di 85.000 euro


Il recente intervento normativo, di cui al D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato all’interno della G.U. n. 134/2025, ha introdotto alcune modifiche all’art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, in materia di imposta sostitutiva opzionale collegata al Concordato preventivo biennale.

In particolare, l’art. 8, D.Lgs. n. 81/2025, rubricato “Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale”, ha inserito, all’interno dell’art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, il comma 1-bis, al fine di introdurre il limite di 85.000 euro all’applicazione delle aliquote dell’imposta sostitutiva.

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Tale soglia determina, pertanto, il trattamento delle eccedenze.

Infatti, nell’ipotesi in cui l’eccedenza superi il limite di 85.000 euro, la disposizione introdotta prevede un’applicazione differente dell’imposizione, con aliquote specifiche per 2 categorie di contribuenti.

Nel dettaglio, nell’ipotesi di eccedenza dal limite di 85.000 euro, a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026:

  • per i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’aliquota applicabile è quella prevista dall’ 11, comma 1, lett. c), TUIR, pari al 43%;
  • per i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle società (IRES), l’aliquota applicabile è quella prevista dall’ 77, TUIR, pari al 24%.

Questo meccanismo introduce, quindi, un principio di progressività “a scaglione”, preservando il vantaggio dell’imposta sostitutiva per gli scostamenti contenuti, ma riallineando i carichi fiscali nell’ipotesi di deviazione significativa dal reddito oggetto di concordato.

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Si ipotizzi il caso di una persona fisica con reddito oggetto di concordato pari a 40.000 euro e un reddito effettivo dichiarato pari a 140.000 euro, con un’eccedenza, quindi, pari a 100.000 euro.

I primi 85.000 euro di eccedenza sono tassati con l’imposta sostitutiva (poniamo anche del 15 per cento), mentre i rimanenti 15.000 euro sono assoggettati all’aliquota ordinaria del 43 per cento.

Vale a dire che l’imposta dovuta, pari a 19.200 euro, è data dalla seguente sommatoria:

  • 12.750 euro di imposta sostitutiva sul limite di 85.000 euro;
  • 6.450 euro di Irpef sull’eccedenza di 15.000 euro.

Si ipotizzi poi il caso di una persona giuridica con reddito oggetto di concordato pari a 60.000 euro e un reddito effettivo dichiarato pari a 160.000 euro, con un’eccedenza, quindi, pari a 100.000 euro.

I primi 85.000 euro di eccedenza sono tassati con l’imposta sostitutiva (poniamo anche del 15%), mentre i rimanenti 15.000 euro sono assoggettati all’aliquota ordinaria del 24%.

Vale a dire che l’imposta dovuta, pari a 16.350 euro, è data dalla seguente sommatoria:

  • 12.750 euro di imposta sostitutiva sul limite di 85.000 euro;
  • 3.600 euro di IRES sull’eccedenza di 15.000 euro.

Ne deriva che i contribuenti devono:

  • analizzare la previsione di reddito e il rischio di superamento della soglia limite di 85.000 euro;
  • valutare il conseguente carico fiscale complessivo, tenendo conto della maggiore imposizione, rispetto al regime sostitutivo, collegata alla parte eccedente;
  • rivalutare la convenienza dell’adesione, nei casi in cui il singolo contribuente preveda un reddito significativamente superiore al minimo concordato.

Si evidenzia che la nuova regola, come indicato dal comma 2, dell’art. 8, D.Lgs. n. 81/2025, si applica solo a partire dalle adesioni relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del Decreto, ossia prima del 13 giugno 2025.

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