La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Spiega il Fisco che per considerare “qualificato” un OICR
(Organismo di Investimento Collettivo del
Risparmio) ai fini dell’agevolazione, il decreto attuativo
richiede che alla fine del periodo
d’imposta in cui avviene la
sottoscrizione, almeno il 70% delle attività del fondo
sia investito in PMI o start-up innovative. Tale
condizione deve risultare dal bilancio o dal rendiconto di
gestione.
Tuttavia, per i fondi di private equity è fisiologico un
disallineamento temporale tra il momento della sottoscrizione delle
quote e l’effettiva allocazione del capitale in imprese target,
come previsto anche dal regolamento del fondo in questione (che
consente fino a due anni per raggiungere il requisito di
investimento).
Sul punto, l’Agenzia ha distinto tra i diversi momenti
rilevanti:
- data di sottoscrizione delle quote: secondo
l’art. 3, comma 3, del decreto attuativo, la sottoscrizione delle
quote è il momento in cui si “effettua” l’investimento
agevolato; - requisito del 70% di investimenti qualificati:
tuttavia, affinché il fondo sia qualificato ai fini
dell’agevolazione, deve soddisfare il requisito del
70% entro la chiusura del periodo
d’imposta in cui è avvenuta la sottoscrizione. Se ciò
non avviene, non è possibile fruire della detrazione in tale
anno; - differimento della detrazione: in linea con
quanto già chiarito nella risposta n. 661/2021, l’Agenzia ammette
che la detrazione può essere fruita nel periodo
d’imposta successivo, ossia quello in cui il fondo
raggiunge effettivamente la composizione qualificata del
portafoglio.
In tale caso, anche l’holding period (vincolo di
detenzione delle quote per almeno 3 anni) inizia a
decorrere non dalla data di sottoscrizione,
ma dal momento in cui il fondo acquisisce lo status di
OICR qualificato.
Conclude quindi l’Agenzia sottolineando che, se alla fine del
periodo d’imposta della sottoscrizione il fondo non ha ancora
raggiunto il requisito del 70%, l’agevolazione viene
differita all’anno in cui tale soglia è
effettivamente soddisfatta.
L’attestazione richiesta all’OICR potrà essere
rilasciata solo in quel secondo periodo
d’imposta, rendendo a quel punto fruibile la
detrazione.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link