La determinazione del diritto camerale 2025


Gli importi del diritto camerale per l’anno 2025 sono i medesimi dell’anno precedente.

Così, con Nota del 18 dicembre 2024, Prot. 0127214, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) si è limitato a confermare, anche per l’anno 2025, gli importi dell’anno 2024, rilevando che «in assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025».

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Per quanto attiene all’ambito soggettivo, si ricorda che il diritto camerale è dovuto da ciascuna impresa, iscritta o annotata nel Registro Imprese alla data del 1° gennaio, e da ogni soggetto, iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

In particolare, i soggetti tenuti al pagamento in misura fissa sono i seguenti:

Si riportano nella seguente tabella le misure fisse previste.

Soggetto obbligato Importi sede Importi unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale 44,00 euro 8,80 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100,00 euro 20,00 euro
Società semplici non agricole 100,00 euro 20,00 euro
Società semplici agricole 50,00 euro 10,00 euro
Società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001) 100,00 euro 20,00 euro
Soggetti iscritti al Rea 15,00 euro  
Imprese con sede principale all’estero 55,00 euro per ciascuna unità locale/sede secondaria

Tutte le altre imprese, iscritte nel Registro delle imprese, devono versare un diritto annuale commisurato al fatturato conseguito nell’esercizio 2024, secondo le misure fisse, o aliquote per scaglioni di fatturato, con un minimo di 200,00 euro e fino ad un massimo di 40.000,00 euro.

Contabilità

Buste paga

 

Scaglioni di fatturato Aliquote
Da zero A 100.000,00 euro 200,00 euro
Oltre 100.000,00 euro A 250.000,00 euro 0,015%
Oltre 250.000,00 euro A 500.000,00 euro 0,013%
Oltre 500.000,00 euro A 1.000.000,00 euro 0,010%
Oltre 1.000.000,00 euro A 10.000.000,00 euro 0,009%
Oltre 10.000.000,00 euro A 35.000.000,00 euro 0,005%
Oltre 35.000.000,00 euro A 50.000.000,00 euro 0,003%
Oltre 50.000.000,00 euro 0,001%
Fino a un massimo
di 40.000,00 euro

Si rammenta che l’art. 28, comma 1, D.L. n. 90/2014, conv. con modif. nella Legge n. 114/2014, stabilisce che «Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento».

Alla luce di tale disposizione, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il D.I. 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste a partire dal 2015.

Va da sé che le misure individuate sono soggette, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50 per cento, con la conseguenza, ad esempio, che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a 100,00 euro.

Infine, si ricorda che ciascuna Camera di commercio ha la possibilità, ai sensi dell’art. 18, comma 10, Legge n. 580/1993, e successive modificazioni, di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento. Le Camere di commercio che hanno deliberato una maggiorazione sono quelle elencate nell’Allegato A, D.I. 23 febbraio 2023.

Per quanto attiene la scadenza di versamento, il termine previsto è quello relativo al pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.



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