Quali assicurazioni sono detraibili


Assicurazioni e detrazioni fiscali del 19%? Guida ai premi per polizze vita, infortuni, non autosufficienza, disabilità grave e novità.

Stipulare una polizza assicurativa è una scelta importante per la tutela di sé, dei propri cari o del proprio patrimonio. Ma oltre alla sicurezza offerta, alcuni premi assicurativi possono tradursi in un concreto vantaggio fiscale, permettendo di “scaricare” una parte del costo dalle imposte sui redditi (IRPEF). Non tutte le assicurazioni, però, danno diritto a questo beneficio. È fondamentale quindi sapere quali assicurazioni sono detraibili, ossia quali premi si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi.

La normativa, contenuta principalmente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e interpretata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, definisce con precisione le tipologie di polizze agevolate, i limiti di spesa e le condizioni da rispettare. Questa guida, aggiornata al 30 maggio 2025, esplorerà le diverse opzioni di detraibilità per le persone fisiche e accennerà alla diversa disciplina della deducibilità per le imprese.

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Polizze vita e infortuni: come funziona la detrazione del 19%? 

La categoria più comune di assicurazioni che beneficiano di una detrazione IRPEF del 19% è quella relativa ai premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR. Le condizioni per la detraibilità variano a seconda della data di stipula del contratto:

  • contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000: la detrazione è ammessa se il contratto ha una durata minima di cinque anni e non consente la concessione di prestiti durante tale periodo minimo;
  • contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001: la detrazione spetta se la polizza ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (derivante da qualsiasi causa).
    • Se la polizza copre anche un rischio di invalidità permanente inferiore al 5%, la detrazione è ammessa solo per la quota parte del premio riferita alla copertura del rischio non inferiore al 5%, a condizione che tale quota sia chiaramente indicata nel contratto o nelle comunicazioni annuali della compagnia assicurativa.
    • Importante: la detrazione non spetta per i premi versati per coprire il rischio di invalidità temporanea (come chiarito da diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la n. 13 del 31/05/2019 e la n. 14 del 19/06/2023).

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 19% per questa categoria di polizze (identificate con il codice 36 nel Modello 730 o REDDITI PF) è di 530 euro annui. Questo limite è complessivo, anche se si possiedono più contratti di questo tipo.

Chi può detrarre i premi vita/infortuni? Contraente o assicurato?

La detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio, indipendentemente dal fatto che sia il contraente o l’assicurato. Questo significa che si può detrarre il premio anche se l’assicurato è un familiare fiscalmente a carico (ad esempio, un figlio), e il genitore paga il premio.

La detrazione è ammessa anche per polizze collettive, come quelle stipulate da una banca in caso di mutuo o da un datore di lavoro per i propri dipendenti, a condizione che il singolo assicurato (mutuatario o dipendente) sostenga effettivamente l’onere economico del premio (ad esempio, tramite addebito o trattenuta) (principio ribadito in varie circolari, tra cui la Circolare n. 7 del 25/06/2021).

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La detrazione compete anche per premi pagati a compagnie assicurative estere e per i premi versati per polizze infortuni del conducente stipulate in aggiunta all’assicurazione RC auto obbligatoria.

Assicurazioni per disabilità grave (L.104): quale detrazione spetta? 

A partire dal periodo d’imposta 2016, è stata introdotta una specifica agevolazione per i premi versati per contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.

Per “disabilità grave” si intende quella definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), accertata secondo le modalità previste dalla stessa legge (come specificato anche dalla Legge “Dopo di Noi”, L. 112/2016, art. 5).

Per queste polizze (identificate con il codice 38), il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione del 19% è elevato a 750 euro annui.

Polizze per non autosufficienza: condizioni e limiti di detrazione 

Un’altra importante categoria di premi detraibili riguarda le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione del 19% per questi premi (identificati con il codice 39) è soggetta a precise condizioni:

  • l’impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recedere dal contratto;
  • i contratti devono rispettare le caratteristiche individuate dal Decreto del Ministro delle Finanze del 22 dicembre 2000 come, ad esempio, la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato (o il rinnovo obbligatorio per polizze malattia decennali) e una chiara definizione degli “atti della vita quotidiana” la cui incapacità di svolgimento fa scattare la prestazione (come assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche e igiene personale, deambulare, indossare indumenti; rientra anche la necessità di sorveglianza continuativa).
  • se i contratti prevedono la possibilità di riscatto, la polizza deve indicare separatamente la parte di premio specificamente riferita alla copertura del rischio di non autosufficienza, per la quale spetta la detrazione.

L’importo massimo complessivo di spesa su cui calcolare la detrazione del 19% per questa tipologia è di 1.291,14 euro annui.

Come si combinano i limiti di spesa per le diverse polizze vita/salute?

È fondamentale capire come interagiscono i diversi limiti di spesa:

  • il limite di 530 euro (codice 36) riguarda le polizze vita e infortuni generiche;
  • il limite di 750 euro (codice 38) riguarda le polizze rischio morte a tutela di persone con disabilità grave;
  • il limite di 1.291,14 euro (codice 39) riguarda le polizze per non autosufficienza.

Tuttavia, questi limiti sono parzialmente “cumulativi” nel senso che la spesa massima detraibile complessiva per tutte queste categorie (codici 36, 38, 39) non può comunque superare 1.291,14 euro. All’interno di questo massimale generale, la somma dei premi per polizze vita/infortuni (cod. 36) e quelle per disabilità grave (cod. 38) non può eccedere 750 euro (Circolare n. 19 del 8/07/2020; Circolare n. 13 del 31/05/2019).

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Se spendo 300€ per una polizza vita (cod. 36) e 500€ per una polizza a tutela di un disabile grave (cod. 38), la somma è 800€. Potrò detrarre il 19% solo su 750€. Se a queste aggiungo una polizza non autosufficienza (cod. 39) da 600€, il totale teorico (750€ + 600€ = 1350€) supera il totale generale di 1291,14€. Potrò, quindi, detrarre il 19% solo su 1291,14€.

La detrazione dei premi assicurativi dipende dal reddito? 

A partire dall’anno d’imposta 2020, la detrazione IRPEF del 19% per i premi assicurativi discussi finora (rientranti nell’art. 15, comma 1, lett. f del TUIR) è soggetta a una limitazione basata sul reddito complessivo del contribuente:

  • spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro;
  • in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Come cambia la detrazione premi dal 2025?

Attenzione: la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto una modifica molto importante che entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2025 (quindi per le dichiarazioni dei redditi del 2026).

L’articolo 1 di tale legge stabilisce che, ai fini del calcolo della limitazione basata sul reddito (prevista dall’art. 16-ter del TUIR), sono esclusi gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del TUIR, se sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Questo significa che (come confermato dalla Circolare n. 6 del 29/05/2025 dell’Agenzia delle Entrate) i premi relativi a polizze vita, infortuni, per disabilità grave e per non autosufficienza, stipulate entro il 31 dicembre 2024, continueranno a essere detraibili per intero (nei limiti di spesa specifici per ciascuna categoria) indipendentemente dal reddito del contribuente, a partire dal periodo d’imposta 2025.

La limitazione reddituale (decalage tra 120.000 e 240.000 euro di reddito) si applicherà, dal 2025 in poi, solo ai premi relativi a contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

Questa è una novità di grande rilievo che “salva” la piena detraibilità per i contratti già in essere o stipulati entro la fine del 2024.

Quali documenti servono per detrarre i premi assicurativi?

Per poter fruire della detrazione fiscale, è necessario conservare ed esibire, in caso di controllo, la seguente documentazione:

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  • le ricevute di pagamento dei premi o le quietanze rilasciate dalla compagnia assicurativa;
  • copia del contratto di assicurazione o un’attestazione rilasciata dalla compagnia da cui risultino chiaramente i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto, la sua decorrenza e gli importi dei premi fiscalmente rilevanti.

A partire dall’anno d’imposta 2020, per la maggior parte delle detrazioni IRPEF, il pagamento deve essere effettuato con sistemi tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, assegni bancari e circolari, ecc.).

Premi sanitarie detraibili: che succede se l’assicurazione rimborsa le spese mediche?

I premi versati per le assicurazioni sanitarie che coprono le spese mediche non sono, di per sé, detraibili come premi assicurativi ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f) del TUIR.

Tuttavia, le spese mediche sostenute sono detraibili al 19% per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Se tali spese mediche vengono rimborsate da un’assicurazione sanitaria, esse sono considerate rimaste a carico del contribuente (e quindi detraibili) solo se i premi versati dal contribuente per quella specifica polizza sanitaria non sono stati a loro volta dedotti dal reddito complessivo o detratti dall’imposta lorda (Cass. Civ., Sez. 5, N. 30611 del 28-11-2024; principio confermato anche dalla Circolare n. 6 del 29/05/2025).

Questo meccanismo serve ad evitare un doppio beneficio fiscale (cioè, detrarre sia il premio dell’assicurazione sanitaria sia la spesa medica che quell’assicurazione ha rimborsato). La Cassazione ha ulteriormente chiarito che la detrazione delle spese mediche spetta anche se l’importo della spesa è stato materialmente sostenuto dall’assicuratrice direttamente al prestatore d’opera sanitaria, purché l’onere del premio assicurativo sia gravato sul contribuente e tale premio non sia stato fiscalmente agevolato.

Le polizze “Key Man” sono detraibili? La deducibilità per le imprese

Un discorso a parte meritano le polizze assicurative “Key Man”. Si tratta di polizze vita stipulate da un’azienda sulla vita di una o più figure chiave per l’attività imprenditoriale (un socio con competenze uniche, un amministratore particolarmente strategico, un collaboratore di grande influenza). In questo caso, il contraente e il beneficiario della polizza è l’azienda stessa, che si tutela dal danno economico che deriverebbe dalla prematura scomparsa della “persona chiave”.

I premi versati per una polizza Key Man, se la polizza è strutturata per coprire un rischio d’impresa, sono fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, in quanto considerati costi inerenti all’attività (Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Piemonte, sentenza n. 259/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Piemonte, sentenza n. 70/2023). L’inerenza è data dalla correlazione tra il costo sostenuto (premio) e l’attività produttiva di reddito, coprendo i rischi che la perdita della figura chiave comporterebbe. L’eventuale capitale liquidato all’azienda beneficiaria in caso di decesso dell’assicurato sarà tassato come sopravvenienza attiva (reddito d’impresa). Questo regime di deducibilità per le imprese è nettamente distinto dalla detraibilità IRPEF del 19% prevista per le persone fisiche per le polizze sopra esaminate.

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