Bonus Natale e dichiarazione dei redditi – Sistema Ratio


Con riferimento al c.d. “Bonus Natale” è stato previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto (es: lavoratori domestici) ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza ovvero abbia cessato l’attività lavorativa durante l’anno, potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024.

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Allo stesso modo, il lavoratore dipendente che abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante dovrà, sempre in sede di dichiarazione, restituire l’ammontare indebitamente ricevuto.

Premesso questo, ricordiamo le principali caratteristiche del bonus.

Importo – L’importo massimo è di 100 euro e non concorre alla formazione del reddito: lo stesso sarà riproporzionato in relazione ai giorni di detrazione del periodo d’imposta e cioè ai giorni che hanno dato diritto alla retribuzione; nessuna riduzione, invece, è prevista in relazione a particolari modalità di articolazione dell’orario.

Requisiti – I requisiti (soggettivi e fiscali) devono essere congiuntamente rispettati:

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– i beneficiari devono essere titolari di reddito da lavoro dipendente. Sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

– l’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, deve essere di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro dipendente (c.d. “capienza”);

– il reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non deve essere superiore a 28.000 euro;

– i beneficiari devono avere almeno 1 figlio (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato) fiscalmente a carico. Si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; il reddito non dovrà essere, invece, superiore a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che risultano fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Incumulabilità – L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Dove, dunque, sussistano per entrambi i lavoratori dipendenti i requisiti, il Bonus spetta solo a uno di essi, ove siano:

– coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;

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– conviventi di fatto (art. 1, cc. 36-37, L. 76/2016): 2 persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia.



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