La detrazione dei premi relativi alle assicurazioni per immobili residenziali


Il Legislatore, a partire dal 1° gennaio 2018, ha previsto la possibilità di detrarre il 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.

In particolare, l’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, prevede la detrazione del 19 per cento dall’imposta lorda dei “premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo”.

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La disposizione fa riferimento ai beni, quali unità immobiliari ad uso abitativo, e non ai soggetti; vale a dire che la detrazione spetta al singolo contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa.

Inoltre, non è previsto un limite di unità immobiliari e nemmeno di importo.

Nell’ipotesi di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Sono detraibili anche le polizze stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

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In tal caso, la quota di premio detraibile e relativa al singolo condomino deve essere certificata dall’amministratore; in alternativa, il condomino deve essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evince la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condominio stesso.

I premi detraibili devono essere indicati con il codice “43” all’interno dei righi da E8 a E11, del modello 730/2025, o da RP8 a RP13, del modello Redditi PF 2025.

Al fine della detrazione, i documenti da controllare e conservare sono i seguenti:

  • ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei premi da cui risulti la modalità di pagamento tracciabile;
  • copia del contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti;
  • prova del pagamento effettuato con sistemi tracciabili, anche mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • in mancanza della prova di pagamento con sistemi tracciabili, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di credito o di debito, estratto conto corrente o bancario, copia del bollettino postale, copia del Mav o dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • in caso di polizze condominiali, dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti la quota del premio pagato e riferito a ciascun condomino.

Infine, si evidenzia che la detrazione è pari al 90 per cento nel caso di premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sismabonus.

Diversamente da quanto indicato in precedenza, i premi aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta devono essere indicati, ai fini della detrazione, con il codice “81” nei medesimi righi.



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