Come si accede all’agevolazione della Legge concorrenza 2023 per gli investimenti in start-up innovative?
Le regole sono contenute nel decreto interministeriale del 26 maggio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto col Ministero dell’Economia, pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento stabilisce le modalità operative per ottenere il credito d’imposta riservato agli incubatori e acceleratori certificati che investono in start-up innovative, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 193/2024 sulla concorrenza.
La misura agevolativa e i soggetti destinatari
Il beneficio fiscale, introdotto dall’articolo 32 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, è riconosciuto a partire dal 2025 agli incubatori e acceleratori certificati che effettuano investimenti, diretti o indiretti, in start-up innovative.
Gli investimenti possono avvenire anche tramite fondi o società specializzate che, alla fine del periodo d’imposta, detengano almeno il 70% delle proprie immobilizzazioni finanziarie in partecipazioni in start-up.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari all’8% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 500.000 euro all’anno per ciascun soggetto, a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. In caso contrario, il beneficio decade e gli importi fruiti dovranno essere restituiti.
Vincoli di spesa e compatibilità con altri aiuti
Il plafond annuo disponibile per la misura è fissato a 1,8 milioni di euro a partire dal 2025.
Il contributo rientra nel quadro degli aiuti de minimis definiti dal Regolamento UE 2831/2023, il che implica l’obbligo di rispettare i limiti di cumulo e le esclusioni settoriali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Domanda di accesso: quando e come presentarla
L’articolo 8 del decreto specifica le modalità per richiedere il contributo.
Gli interessati devono presentare una domanda preliminare a Invitalia, l’ente gestore, prima di effettuare l’investimento.
La richiesta deve contenere:
- l’importo e le caratteristiche dell’investimento previsto;
- i dati identificativi della start-up innovativa destinataria, o del fondo/società intermediaria in caso di investimento indiretto;
- la data presunta dell’operazione;
- l’ammontare del credito richiesto.
Un apposito bando ministeriale stabilirà il calendario per l’invio delle domande, le modalità di istruttoria e le tempistiche per la comunicazione degli esiti con l’indicazione dell’importo riconosciuto.
Requisiti per accedere al beneficio
I soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione devono essere iscritti e attivi nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start-up innovative. Inoltre, alla data di presentazione della domanda:
- devono risultare regolarmente costituiti;
- non devono essere in procedura concorsuale a scopo liquidatorio;
- non devono essere soggetti a sanzioni interdittive o altre condizioni che impediscano la fruizione di incentivi pubblici.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
- potrà essere compensato esclusivamente tramite modello F24 e solo dopo che l’investimento sarà stato effettivamente realizzato;
- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui viene riconosciuto e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo.
Il decreto chiarisce inoltre che il credito può essere cumulato con altri aiuti pubblici, purché nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dalla disciplina europea.
Vengono inoltre elencati i casi in cui si perde il diritto all’agevolazione, tra cui il disinvestimento anticipato.
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