Consulenti del Lavoro – ZES Unica e Transizione 5.0: quando verificare la dimensione d’impresa



Per accedere al credito d’imposta ZES Unica, la dimensione dell’impresa – media o grande – va verificata alla data della comunicazione integrativa, e non al momento della prima domanda. L’Agenzia delle Entrate lo chiarisce nella risposta all’interpello n. 168/2025, presentato da un’impresa che chiedeva se potesse mantenere i benefici previsti per le PMI anche nel caso in cui, nel frattempo, fosse diventata una grande impresa. Nel dettaglio – precisa l’Amministrazione finanziaria – la “fotografia” della dimensione aziendale ai fini del credito ZES va scattata solo dopo l’approvazione del bilancio 2024, cioè in occasione della comunicazione integrativa da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. Questo aspetto è determinante perché incide direttamente sulla percentuale di credito spettante: le PMI godono, infatti, di un’aliquota maggiore rispetto alle grandi imprese. Per quanto riguarda, invece, il credito Transizione 5.0, l’Agenzia sottolinea che la questione della dimensione non rientra tra le sue competenze, poiché la misura è gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal GSE. Nessuna indicazione, quindi, sul momento in cui va determinata la dimensione d’impresa per questa specifica agevolazione. Infine, in merito al divieto di doppio finanziamento, l’Agenzia ricorda che, pur essendo i due crediti formalmente cumulabili, non possono coprire le stesse spese con risorse pubbliche diverse. Per il corretto rispetto delle regole sul cumulo, l’Amministrazione rinvia alla circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato.


 

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