Dl fiscale. Esenzione dall’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero (3)


Il decreto fiscale approvato il 12 giugno  dal Consiglio dei Ministri tenendo conto delle difficoltà pratiche che possono sorgere nell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, ha scelto di circoscrivere il vincolo della tracciabilità esclusivamente alle spese effettuate sul territorio italiano. Questo criterio semplificato è stato esteso anche al tema della deducibilità ai fini fiscali delle spese sostenute dalle imprese, mediante una modifica all’articolo 95 del TUIR.

Dunque, qualora le spese previste dall’articolo 51, comma 5 del TUIR siano state sostenute all’estero, non si rende necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili per godere dell’esenzione fiscale.

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Questa agevolazione si applica con effetto retroattivo, in quanto il comma 3 dello stesso articolo 1 del decreto fiscale – di cui è attesa la pubblicazione in GU – prevede che le nuove disposizioni si riferiscano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto — incluse quelle effettuate tramite autoservizi pubblici non di linea, come definiti dalla legge 21/1992 — sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.



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