Decreto fiscale per Enti del terzo settore, cosa cambia da gennaio 2026


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E’ stato approvato in Consiglio dei Ministri il 12 giugno scorso il decreto fiscale che – allo scopo di dar seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione UE – interviene a modificare gli articoli del Codice del Terzo settore, eliminando il riferimento alla autorizzazione UE alla quale risulta subordinata l’operativitĆ  di alcune misure fiscali previste dalla riforma.

In particolare, rende noto lo studio di consulenza E-Ius, la decorrenza delle citate disposizioni ĆØ prevista non più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello dell’autorizzazione UE, ma a quello successivo ā€œa quello in corso al 31.12.2025ā€. Con la conseguenza che,Ā a decorrere dal 1° gennaio 2026Ā (per gli enti con esercizio finanziario coincidente con anno solare) o a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (es. 1° settembre 2026Ā per gli enti con esercizio finanziario a cavalloĀ 1 settembre-31 agosto), entreranno in vigore:

  • le nuove disposizioni di cui all’art. 79 del CTS,Ā che introducono specifici criteri per definire laĀ commercialitĆ /non commercialitĆ  degli ETS e delle attivitĆ  di interesse generale da essi svolte;
  • i nuovi regimi forfetariĀ per la tassazione delle attivitĆ  degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80 del CTS) e delle ODV e delle APS (art. 86 CTS, che sostituirĆ  dal prossimo anno il regime della legge 398/1991);Ā 
  • le specificheĀ esenzioni fiscali per le imprese sociali, in relazione agli utili reinvestiti nelle attivitĆ  istituzionali (art. 18, co. 1 del D.lgs. 112/2017)

Ā 

Resta invece ancora in attesa di definizione l’operativitĆ  delle misure di finanza socialeĀ (art. 77 CTS) e delle agevolazioni agli investimenti nelle imprese sociali in fase di start up (art. 18, co. 3, 4 e 5 CTS), per le quali il Ministero del Lavoro sta ancora finalizzando il confronto con la Commissione Europea.Ā 

Con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, verranno superati i regimi fiscali previgenti, in particolare:

  • verrĆ  definitivamente abrogato il regime ONLUS;
  • cesserĆ  di applicarsi alle associazioni il regime della legge 398/1991, che rimarrĆ  in vigore esclusivamente per gli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS;
  • verranno abrogate le disposizioni fiscali previste dalla legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato.

AiCS continuerĆ  a monitorare l’iter legislativo: nel frattempo sta giĆ  organizzando un webinar gratuito di approfondimento, per tutti i suoi affiliati. Rimanete aggiornati su www.aics.it .Ā 



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