Presto il webinar gratuito AiCS per tutti gli enti a noi affiliati
Eā stato approvato in Consiglio dei Ministri il 12 giugno scorso il decreto fiscale che ā allo scopo di dar seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione UE ā interviene a modificare gli articoli del Codice del Terzo settore, eliminando il riferimento alla autorizzazione UE alla quale risulta subordinata lāoperativitĆ di alcune misure fiscali previste dalla riforma.
In particolare, rende noto lo studio di consulenza E-Ius, la decorrenza delle citate disposizioni ĆØ prevista non più a decorrere dal periodo dāimposta successivo a quello dellāautorizzazione UE, ma a quello successivo āa quello in corso al 31.12.2025ā. Con la conseguenza che,Ā a decorrere dal 1° gennaio 2026Ā (per gli enti con esercizio finanziario coincidente con anno solare) o a decorrere dal periodo dāimposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (es. 1° settembre 2026Ā per gli enti con esercizio finanziario a cavalloĀ 1 settembre-31 agosto), entreranno in vigore:
- le nuove disposizioni di cui allāart. 79 del CTS,Ā che introducono specifici criteri per definire laĀ commercialitĆ /non commercialitĆ degli ETS e delle attivitĆ di interesse generale da essi svolte;
- i nuovi regimi forfetariĀ per la tassazione delle attivitĆ degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80 del CTS) e delle ODV e delle APS (art. 86 CTS, che sostituirĆ dal prossimo anno il regime della legge 398/1991);Ā
- le specificheĀ esenzioni fiscali per le imprese sociali, in relazione agli utili reinvestiti nelle attivitĆ istituzionali (art. 18, co. 1 del D.lgs. 112/2017)
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Resta invece ancora in attesa di definizione lāoperativitĆ delle misure di finanza socialeĀ (art. 77 CTS) e delle agevolazioni agli investimenti nelle imprese sociali in fase di start up (art. 18, co. 3, 4 e 5 CTS), per le quali il Ministero del Lavoro sta ancora finalizzando il confronto con la Commissione Europea.Ā
Con lāentrata in vigore del nuovo quadro normativo, verranno superati i regimi fiscali previgenti, in particolare:
- verrĆ definitivamente abrogato il regime ONLUS;
- cesserĆ di applicarsi alle associazioni il regime della legge 398/1991, che rimarrĆ in vigore esclusivamente per gli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS;
- verranno abrogate le disposizioni fiscali previste dalla legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato.
AiCS continuerĆ a monitorare lāiter legislativo: nel frattempo sta giĆ organizzando un webinar gratuito di approfondimento, per tutti i suoi affiliati. Rimanete aggiornati su www.aics.it .Ā
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